Il contratto di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, è disciplinato, dagli artt. 32-51 nonies – del D. Lgs. del 23 maggio 2011, n. 79 come modificato dal D. Lgs 21 maggio 2018, n. 62 (di seguito, il “Codice del Turismo”) nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili. Il contenuto del contratto è descritto il catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale sua mandataria. In tal caso il viaggiatore avrà diritto a riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto e accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
Il pacchetto turistico è costituito dalla combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici quali:
1. il trasporto di passeggeri;
2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;
3. il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto ministeriale 28 aprile 2008 o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A, a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2;
4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1, 2, 3, e non sia un servizio finanziario o assicurativo ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 1.Tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2.Tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono: 2.1 acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento; 2.2 offerti, venduti o fatturati ad un prezzo forfettario o globale; 2.3 pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga; 2.4 combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore o il venditore comunicano al viaggiatore, o attraverso quanto pubblicato in catalogo nelle pagine relative alla destinazione prescelta, oppure attraverso preventivo o altra strumento di informazione ove trattasi di viaggio fuori catalogo, le seguenti informazioni: a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
d) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale di prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), del Codice del Turismo prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti e/o visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’art. 41, comma 1 del Codice del Turismo;
h) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale del contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, comma 1, 2, 3 del Codice del Turismo.
SCHEDA TECNICA
1.Organizzazione tecnica CGTRAVEL – Styleagency snc di Floris Irene & co. Via Nicola Tagliaferri 45, 50127 Firenze. P.iva 06653110483.
2. Polizza RC TUA Assicurazioni 40324512001429 e Polizza Insolvenza e fallimento IMA ITALIA ASSISTANCE SOLV/2023/107 con quanto previsto dagli articoli 44 e 45 del Codice del Turismo.
4.Garanzie per i Turisti: “FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI”,
I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, sono assistiti da una garanzia per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento ai sensi di quanto previsto dal 2° comma dell’art. 47 del Codice del Turismo.
Ai fini del presente contratto si intende per: a) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente; b) organizzatore: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista; c) venditore: il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore; d) viaggiatore: chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato; e) stabilimento: lo stabilimento definito all’articolo 8 lettera e) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; f) supporto durevole: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; g) circostanze inevitabili e straordinarie: una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure; h) difetto di conformità: un inadempimento dei servizi turistici inclusi nel pacchetto; i) punto vendita: qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati come un unico strumento, compreso il servizio telefonico; l) rimpatrio: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere versata:
1) acconto sul prezzo del pacchetto turistico per come indicato e in considerazione della eventuale necessità di pagamento immediato di alcuni servizi compresi nel pacchetto turistico. Il saldo dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della prevista partenza, oppure in concomitanza con la sottoscrizione della proposta di acquisto, se questa è effettuata nei 30 giorni antecedenti la partenza. Il mancato pagamento delle somme predette da parte del viaggiatore o il mancato versamento delle stesse da parte dell’agenzia intermediaria, mandataria del viaggiatore, all’organizzatore, alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare, la risoluzione di diritto, con conseguente applicazione delle penali previste dall’ art. 7, e ciò anche nel caso in cui l’organizzatore abbia fatto pervenire al viaggiatore i titoli di legittimazione (c.d. voucher) o i titoli di trasporto. La relativa comunicazione, se proveniente dall’organizzatore, sarà inviata al viaggiatore presso l’agenzia.
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto di pacchetto turistico, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo e negli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti o nel sito web dell’organizzatore. Potrà essere modificato se il contratto – di cui il catalogo costituisce parte integrante – lo preveda. In tal caso saranno esposte anche le modalità di calcolo della revisione del prezzo. In difetto di tale indicazione, si intenderà che l’organizzatore ha rinunciato alla facoltà di modificare il prezzo, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge e di seguito riportate. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco e d’imbarco nei porti e negli aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8% del prezzo complessivo del pacchetto, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, come esposto al successivo articolo 7. Il prezzo non potrà in ogni caso essere modificato nei 20 giorni precedenti la partenza. Il prezzo del pacchetto turistico è espresso in Euro ed è composto da:
a) gli oneri di gestione
b) quota del pacchetto espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) tasse e oneri portuali o aeroportuali;
e) oneri di gestione carburanti e valute/ oneri di gestione valute (pacchetti con voli di linea);
d) costo di eventuali polizze assicurative facoltative per il rimborso delle spese mediche
o altri servizi richiesti;
e) costo di eventuali visti e tasse di ingresso e uscita dai Paesi meta della vacanza.
1.Se prima dell’inizio del pacchetto l’organizzatore è costretto a modificare in modo significativo uno o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34, comma 1, lettera a) del Codice del Turismo, oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e accettate dall’organizzatore oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può recedere dal contratto, senza pagare penali. Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
– dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30 gg antepartenza: 10%
– da 29 a 20 gg antepartenza: 30%
– da 19 a 10 gg antepartenza: 50%
– da 9 a 4 gg antepartenza: 75%
– da 3 a 0 gg antepartenza: 100%
Le modifiche richieste dal viaggiatore a prenotazioni già accettate non obbligano l’organizzatore nei casi in cui non possono essere soddisfatte. In ogni caso qualsiasi richiesta di modifica comporta per il cliente l’addebito fisso di almeno € 50,00 per persona, a titolo di costi amministrativi.
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della richiesta.
NOTE:
1.la diminuzione del numero dei passeggeri all’ interno di una pratica è da intendersi come “annullamento parziale” (vedi quindi art. 7 Recesso)
2.per “destinazione” si intende non lo Stato ma la località di soggiorno, in quanto all’interno del medesimo Stato sono spesso presenti diverse destinazioni (es. Baleari, Canarie in Spagna, Creta e Rodi in Grecia)
2.Se prima dell’inizio del pacchetto l’organizzatore è costretto a modificare in modo significativo uno o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1, lettera a) del Codice del Turismo o non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e accettate dall’organizzatore oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto, senza pagare penali.
3.In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
4.L’organizzatore informa senza ingiustificato ritardo il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole delle modifiche proposte e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto.
5.Il viaggiatore comunica la propria decisione all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di modifica.
6.Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
7.In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati: a) non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico ad opera dell’Organizzazione quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto o l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso al viaggiatore senza ingiustificato ritardo, prima dell’inizio del pacchetto; b) non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito; c) non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico ove il difetto di conformità sia imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico e sia imprevedibile o inevitabile oppure sia dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
8.Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio fermo restando che la somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 7, 3° comma qualora fosse egli ad annullare, in virtù del principio di liquidazione anticipata del danno tramite applicazione di spese di recesso standard.
1.L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile.
2.Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, durante la fruizione del servizio tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.
3.Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie e inevitabili.
4.Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere – se del caso – una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno. L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qual- siasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore o per provvedimenti delle Autorità Istituzionali, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo con- cessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche risultanti da tali cessione. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto pacchetto turistico, e fornisce la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e/o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile alla data della cessione medesima.
Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi: i viaggiatori hanno l’obbligo di comunicare all’intermediario e all’organizzatore la propria cittadinanza se diversa da quella italiana, dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali governativi ufficiali. I turisti inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a quelle specifiche in vigore nei Paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni incluse le spese di rimpatrio. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il viaggiatore è sempre tenuto ad informare, prima della conclusione del contratto dovendone l’organizzatore verificarne la possibilità di attuazione, l’intermediario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc.) firmando contestualmente il consenso al trattamento dei dati particolari e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati. In assenza di tale consenso non sarà possibile ottemperare agli obblighi contrattuali. Richieste particolari effettuate dopo la conclusione del contratto non vincolano l’organizzatore alla sua attuazione, rimanendo il contratto già perfezionato secondo quanto risultante nell’estratto conto. In ogni caso i turisti prima della partenza provvederanno a verificare presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali questure o il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115) le informazioni ufficiali di carattere generale relative al Paese di destinazione – ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza socio-politica, a quella sanitaria e climatica e ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani. Poiché si tratta di dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il viaggiatore provvederà – consultando tali fonti – a verificarne la formulazione ufficialmente espressa prima di procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. I viaggiatori al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per l’espatrio per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonchè dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di 14 anni e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.polizia- distato.it/articolo/191/. I viaggiatori dovranno reperire comunque le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche e/o i rispettivi canali in- formativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le autorità competenti (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www. viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’Agenzia venditrice o all’organizzatore. Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. – online o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art. 38 del Codice del Turismo e poiché temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei Turisti. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località soggetta a warning (avviso particolare) per motivi di sicurezza, il Viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
È responsabilità del viaggiatore registrarsi prima della partenza sul sito ufficiale della Farnesina ”Dove siamo nel Mondo” www.dovesiamonelmondo.it. In circostanze di particolare gravità è essenziale poter essere rintracciati con la massima tempestività e, se necessario, soccorsi.
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47 del Codice del Turismo.
1.Il risarcimento del danno derivante dalla mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni costituenti il pacchetto turistico e i relativi termini di prescrizione sono disciplinati dagli art. 43 – 46 del Codice del Turismo e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del Codice Civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
2.Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
3.Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alle persone dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7 Cod. Tur. in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi. L’organizzatore fornisce, su richiesta del viaggiatore, assistenza in caso di sinistro occorso al viaggiatore medesimo. Fermo restando che il contratto di assicurazione intercorre tra la compagnia assicuratrice e il viaggiatore e, pertanto, i diritti nascenti dal contratto di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione contraente, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime; l’organizzatore, nell’espletamento di tale servizio di assistenza, verrà a conoscenza di tutta la documentazione necessaria o volontariamente trasmessa dal viaggiatore per fornirgli assistenza, nonché di tutti i dati necessari al fine di gestire le fasi di assistenza. L’assistenza includerà anche la comunicazione di dati relativi al viaggiatore interessato ad altri soggetti coinvolti, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: assicurazioni, società terze che prestano servizi necessari all’assistenza. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione de pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore.
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’organizzatore e/o dall’Agente di Viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese assicurino, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore ai sensi dell’art. 47 Codice del Turismo. La garanzia di cui all’art. 47 Cod. Tur. opera esclusivamente con riferimento al contratto di vendita di pacchetto turistico per come definito dall’art. 33 Cod. Tur. Non sono coperti dalla garanzia contro il rischio di insolvenza o fallimento tutti i pro- dotti venduti dall’Organizzatore e/o dall’Agente di Viaggio che non rientrano nella definizione di pacchetto turistico contenuta nell’art. 33 Cod. Tur. [quali a titolo esempli- ficativo: servizi turistici singolarmente venduti e non collegati, contratti di multiproprietà, corsi di lingua di lungo periodo, programmi high school, scambi culturali rientranti nei programmi di mobilità studentesca internazionale, pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell’ambito di un accordo generale per l’organizzazione di viaggi di natura professionale concluso tra un professionista e un’altra persona fisica o giuridica che agisce nell’ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, combinazione di non più di uno dei servizi turistici di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c), con uno o più dei servizi turistici di cui al punto 1) dell’articolo 3, lettera d), laddove questi ultimi non rappresentino una parte pari o superiore al 25% del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresentano altrimenti un elemento essenziale della combinazione, oppure sono selezionati e acquistati solo dopo l’inizio dell’esecuzione di un servizio turistico di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c)]. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia saranno indicati nel catalogo e/o nel sito web dell’organizzatore con l’indicazione altresì delle modalità e dei termini per potervi accedere. Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it.
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione possono essere esercitati dal consumatore esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti.
I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal 1999 sono soggetti al seguente regime di responsabilità: non sussistono limiti finanziari alla responsabilità del vettore aereo per i danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero. Per danni superiori a 100000 DSP (equivalenti a circa Euro 120.000) il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile. In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile per il danno fino ad un massimo di 4150 DSP (circa 5000 Euro). In caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei bagagli, il vettore aereo è responsabile per il danno fino a 1000 DSP (circa 1200 Euro). E’ possibile effettuare una dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio o sottoscrivere apposita assicurazione col pagamento del relativo supplemento al più tardi al momento dell’accettazione. I Vettori non appartenenti a uno Stato aderente alla Convenzione di Montreal possono applicare regimi di responsabilità differenti da quello sopra riportato.
Il viaggiatore dichiara inoltre di essere stato informato dall’organizzatore o dall’agenzia di viaggio sulla situazione del paese al momento della firma del contratto: guerre, rapimenti, situazione sanitaria, presenza o non di rappresentanze governative (ambasciate e /o consolati). Il viaggiatore solleva l’organizzatore da qualunque responsabilità e non avrà a pretendere indennizzi e/o rimborsi e/o danni.
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal consumatore in loco e non ricomprese nel prezzo del pacchetto turistico sono estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato da CGTRAVEL nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta a CGTRAVEL né a titolo di organizzatore né di intermediatore di servizi anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, residenti, accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione di tali escursioni.
Le informazioni, i software, i prodotti e i servizi pubblicati sul sito web possono contenere imprecisioni o errori tipografici. In particolare, e nei limiti stabiliti dalla legge applicabile, CGTRAVEL non garantisce la precisione e non risponde di eventuali imprecisioni nelle informazioni e descrizioni di Hotel, vettori di trasporto aereo, marittimo o stradale o altro prodotto turistico o di viaggio esposto sul sito web (compresi, in via esemplificativa ma non limitativa, fotografie, liste di servizi alberghieri, descrizioni generali di prodotti, ecc.), informazioni in gran parte fornite dai rispettivi fornitori. Tutte le informazioni vengono periodicamente integrate e modificate. CGTRAVEL. può effettuare integrazioni o modifiche al sito web in qualsiasi momento. Nei limiti stabiliti dalla legge applicabile, CGTRAVEL , non risponde in alcun modo in relazione all’idoneità per qualsiasi scopo delle informazioni, dei software, dei prodotti e dei servizi contenuti nel sito web e la presenza o l’offerta di prodotti o servizi sul sito web non costituisce garanzia o raccomandazione alcuna su tali prodotti o servizi da parte di CGTRAVEL.. CGTRAVEL. declina ogni responsabilità per le eventuali pretese degli Utenti relative all’impossibilità di utilizzare i Servizi e/o il Sito per qualsiasi ragione. CGTRAVEL. non assume responsabilità per danni, pretese o perdite, dirette o indirette, derivanti agli Utenti per il mancato e/o difettoso funzionamento del Sito o delle apparecchiature elettroniche degli Utenti stessi o di terzi, inclusi gli Internet Service Providers, di collegamenti telefonici e/o telematici non gestiti direttamente da CGTRAVEL. o da persone di cui questa debba rispondere.CGTRAVEL. non potrà essere ritenuta inadempiente alle proprie obbligazioni né responsabile dei danni conseguenti alla mancata prestazione dei Servizi o al mancato accesso al Sito a causa dell’errato o mancato funzionamento dei mezzi elettronici di comunicazione per cause al di fuori dalla propria sfera di controllo, compresi, in via esemplificativa, indisponibilità delle linee di collegamento telefoniche o di altri fornitori dei servizi di rete, malfunzionamento dei calcolatori ed altri dispositivi elettronici, anche non facenti parte integrante della rete Internet, malfunzionamento dei software installati dagli Utenti, nonché da azioni di altri utenti o di altre persone aventi accesso alla rete. CGTRAVEL. si riserva in ogni tempo il diritto di disconnettere, temporaneamente o permanentemente i propri Servizi (o una qualunque loro parte). L’Utente riconosce che CGTRAVEL. non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile verso l’Utente stesso o verso terzi per la sospensione o l’interruzione dei propri Servizi e/o del Sito.
DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste dalla Direttiva Europea 2032/2015. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può essere considerato organizzatore di viaggio.
Ai sensi dell’articolo 17 della legge 38/2006 La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.
Noi di CGTravel facciamo del nostro meglio per farvi vivere in ogni viaggio un’esperienza autentica. Siamo soliti scegliere per voi i migliori alloggi del Paese, tuttavia, se scegliete un viaggio spedizione, visiterete Paesi in cui le strutture ricettive potrebbero avere caratteristiche inferiori rispetto allo standard europeo in aree non turistiche. Vi preghiamo quindi di leggere e valutare con attenzione se questo tipo di viaggio fa al caso vostro. Alcune aree remote e poco sviluppate presentano strutture con scarsa manutenzione, mancanza di elettricità e acqua calda. Solo con spirito di adattamento vivrete al meglio questa esperienza. Considerate con attenzione questi aspetti. Anche lo stato delle strade talvolta potrebbe comportare una modifica dell’orario di arrivo e/o del programma o comportare variazioni nell’ordine di svolgimento delle visite previste. In caso di maltempo, scioperi, azioni sindacali, proteste, problemi meccanici o altri imprevisti al di fuori del nostro controllo diretto, faremo di tutto per ridurre al minimo l’impatto di tali eventi sul programma di viaggio. Ci riserviamo comunque, data l’imprevedibilità delle situazioni che potremo incontrare, il diritto di modificare un itinerario, adattando il programma con alternative di interesse e valore simile.
Il viaggiatore prendendo parte al viaggio accetta quanto sopra descritto e prende atto che l’organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile per azioni di terzi.
Le presenti condizioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione alla validità, efficacia, interpretazione e all’esecuzione delle presenti Condizioni sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.
Il cliente accettando tali condizioni contrattuali dichiara che il suo scopo di viaggio è turistico.
Informativa sul trattamento dei dati personali e acquisizione consenso
L’Agenzia di viaggio CGTRAVEL (di seguito anche “ADV”), in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei Dati Personali 679/2016 (di seguito il “GDPR”), fornisce le seguenti informazioni circa il trattamento dei dati personali che Lei, in qualità di interessato, ci ha comunicato:
Finalità e base giuridica del trattamento.
Inoltre, tra i dati da Lei forniti ci potrebbero essere anche alcuni dati personali definiti dal GDPR e dalla normativa italiana di armonizzazione come “particolari” (es. sanitari, giudiziari). I dati sensibili/particolari saranno trattati secondo le finalità di seguito indicate e solo con il Suo consenso espresso.
iii. la comunicazione di avvisi, relativi al pacchetto o servizi turistici acquistati o altri servizi aggiuntivi ed accessori (ad es. informativa relativa ai servizi turistici acquistati; modifica delle condizioni contrattuali; annullamenti);
iii. adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
Finalità di Marketing, che comprendono:
I partner commerciali appartengono alle seguenti categorie merceologiche:
Il trattamento per Finalità di Marketing (quindi sia per attività promozionali sia di profilazione) potrà avvenire solo con il Suo consenso.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto.
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, tuttavia, in mancanza dei dati richiesti per le finalità indicate ai punti a) e b) (finalità relativa alla prestazione contrattuale e di legge) la prestazione richiesta o parte di essa non potrà essere eseguita e Lei non potrà usufruire delle opportunità sopra menzionate.
Il conferimento dei dati facoltativi consentirà alla ADV di migliorare i servizi offerti al fine di renderli sempre più rispondenti agli interessi personali dei propri clienti.
Il conferimento dei dati personali sensibili/particolari è volontario; tuttavia, in mancanza di tale consenso l’ADV potrebbe non essere in grado di ottemperare ad alcuni obblighi contrattuali legati al trattamento di tali dati.
Categorie di destinatari dei dati personali.
I Suoi dati non saranno diffusi. I Suoi dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, alle seguenti categorie di soggetti:
il personale interno della ADV, in qualità di incaricato e/o responsabile del trattamento;
ai fornitori di servizi turistici inclusi nei pacchetti venduti, o che prestino quelli collegati o singoli acquistati presso l’ADV;
alle Compagnie di assicurazione che prestano le coperture accessorie e collegate con i pacchetti e servizi turistici acquistati;
persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza a favore della ADV al fine di tutelare un proprio diritto (ad esempio, commercialisti, avvocati, consulenti fiscali, revisori contabili, consulenti nell’ambito di operazioni di auditing o due diligence, etc.);
persone, società, o agenzie che prestino servizi di marketing e analisi o attività di consulenza a favore della ADV;
soggetti cui la facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa secondaria o da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge, fra cui le autorità aeroportuali, portuali, doganali e di frontiera.
Trasferimento dei dati personali al di fuori dell’Unione Europea.
I Suoi dati personali potranno essere trasferiti all’estero a Società terze appartenenti o meno all’Unione Europea, sempre per le finalità sopra indicate.
In caso di trasferimento dei dati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, tali paesi garantiranno un livello di protezione adeguato sulla base di una specifica decisione della Commissione Europea o in alternativa il destinatario sarà obbligato contrattualmente alla protezione dei dati con un livello adeguato e paragonabile alla tutela prevista dal GDPR.
Conservazione dei dati personali.
I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il conseguimento degli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti e successivamente trattati. I dati personali saranno conservati per tutta la durata del contratto da lei concluso e anche per un periodo successivo:
iii. entro il periodo necessario per proteggere i diritti del titolare dei dati nelle ipotesi di eventuali controversie legate all’erogazione della prestazione.
I dati personali raccolti e trattati per finalità di profilazione saranno conservati per un periodo massimo di dieci (10) anni al termine dei quali saranno cancellati automaticamente o resi anonimi in modo permanente.
Titolare e Responsabili del trattamento.
Titolare del trattamento è l’Agenzia di Viaggi CGTRAVEL , con sede in Via Tagliaferri 45, rappresentante Irene Floris.
Diritti dell’interessato.
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